Detassazione degli investimenti in nuovi macchinari ed apparecchiature
Con l’art. 5 del DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, è stato ripristinato un incentivo fiscale a favore delle imprese che investono in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature (c.d. “Tremonti-ter”).
Sono agevolabili gli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature comprese nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, che comprende macchinari ed apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui processi di lavorazione.
Si tratta, ad esempio, di:
macchine di impiego generale
macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili
macchine per impieghi speciali, quali quelle utilizzate nelle industrie tessili e della carta
Per espressa previsione normativa, sono agevolabili soltanto i beni nuovi, ossia quelli non utilizzati presso altri soggetti. Non sono oggetto dell’agevolazione tutti i beni non richiamati dalla suddetta divisione 28, in particolare gli immobili, gli autoveicoli e i computer.
Sono agevolabili gli investimenti effettuati mediante:
acquisto
leasing
appalto
L’incentivo fiscale riguarda gli investimenti effettuati dall’1.7.2009 al 30.6.2010.
L’agevolazione consiste nell’esclusione da imposizione sul reddito d’impresa del 50% del valore degli investimenti effettuati, mediante una variazione in diminuzione da operare in sede di dichiarazione.
La detassazione opera ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES), ma non ai fini IRAP.
Il meccanismo di calcolo è semplificato rispetto alla precedente versione dell’agevolazione, laddove era detassato il 50% della differenza tra investimenti realizzati nel periodo e la media del quinquennio precedente. Inoltre, a differenza delle precedenti versioni dell’agevolazione, sono irrilevanti i disinvestimenti effettuati nel periodo d’imposta agevolato.
L’agevolazione viene revocata nel caso in cui il soggetto che ne ha beneficiato, prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene l’acquisto:
ceda i beni agevolati a terzi
oppure destini i beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa